CMR.pdf

Anteprima testo
Contratto di trasporto internazionale (CMR) – Conv.
0.741.611
Capo III
Conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto
Art. 4
Il contratto di trasporto è stabilito dalla lettera di vettura. La mancanza, l’irregolarità
o la perdita della lettera di vettura non pregiudica l’esistenza né la validità del contratto di trasporto, che rimane sottoposto alle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 5
1. La lettera di vettura è compilata in tre esemplari originali, firmati dal mittente e
dal vettore, le firme possono essere stampate o apposte mediante i bolli del mittente
o del vettore, qualora la legislazione del Paese nel quale la lettera di vettura è compilata lo consenta. Il primo esemplare viene consegnato al mittente, il secondo accompagna la merce e il terzo è trattenuto dal vettore.
2. Quando la merce da trasportare deve essere caricata su diversi veicoli, o quando
si tratta di diversi generi di merce o di partite distinte, il mittente o il vettore ha il
diritto di esigere un numero di lettere di vettura corrispondente al numero dei veicoli
utilizzati o dei diversi generi o partite di merci.
Art. 6
1. La lettera di vettura deve contenere le seguenti indicazioni:
a.
luogo e data della sua compilazione;
b.
nome e indirizzo del mittente;
c.
nome e indirizzo del vettore;
d.
luogo e data di ricevimento della merce e luogo previsto per la riconsegna;
e.
nome e indirizzo del destinatario;
f.
denominazione corrente della natura della merce, genere dell’imballaggio e,
per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta;
g.
numero dei colli, loro contrassegni particolari e loro numeri;
h.
peso lordo o quantità altrimenti espressa della merce;
i.
spese relative al trasporto (prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti doganali e altre spese sopravvenienti a partire dalla conclusione del contratto di
trasporto fino alla riconsegna);
j.
istruzioni richieste per le formalità doganali e altre;
k.
indicazione che, nonostante qualsiasi clausola in senso contrario, il trasporto
è disciplinato dalla presente Convenzione.;
3