Disposizioni in materia ambientale Green Economy (ex Collegato ambientale ), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 .pdf
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6/2/2016
"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
Norme comunitarie e nazionali
Norme regionali
Milano, 12 marzo 2014 (Ultimo aggiornamento: 19/01/2016)
"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex
"Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016
(Alessandro Geremei, Francesco Petrucci)
Parole chiave: Rifiuti | Appalti e acquisti verdi | Acque | Recupero / Riciclo /
Riuso | Raee | Raccolta differenziata / Ecopiazzole | Energia | Territorio |
Imballaggi | Discariche / Smaltimento | Autorizzazioni | Qualità | Aria | Rumore |
Cambiamenti climatici | Via / Vas | Contabilità ambientale | Trasporti | Inquinamento
(altre forme di)
Sono in vigore dal 2 febbraio 2016 le disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante
"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali".
Si tratta della legge sulla "Green Economy" (ex "Collegato ambientale" alla legge di stabilità 2014),
provvedimento di riforma trasversale dell'ordinamento nazionale in materia di tutela dell'ambiente.
Tra le numerose e importanti novità previste dal provvedimento, si segnalano norme per gli appalti "verdi"
obbligatori per la P.a., semplificazioni per la valutazione di impatto ambientale, incentivi per le bonifiche
dall'amianto, interventi sparsi per la tutela delle acque e le emissioni in atmosfera, fondi per la tutela del
territorio, la mobilità sostenibile e le fonti rinnovabili. Non mancano, naturalmente, novità in materia di rifiuti
con incentivi per l'acquisto di materiali post consumo recuperati, interventi sulla "ecotassa", sanzione ad hoc
per l'abbandono dei "rifiuti di piccolissime dimensioni", il ritorno del "vuoto a rendere" e molto altro ancora (la
riforma della disciplina in materia di imballaggi, invece, è stata stralciata).
Nella tabella che segue si riepilogano divise per singola materia le misure contenute nel provvedimento .
In coda è riportata una tabella con le misure in materia di imballaggi, rifiuti e rumore inizialmente approvate
ma poi stralciate durante l'esame parlamentare del provvedimento.
ACQUE
Materia
Articolo
Sversamenti
idrocarburi in
1
Argomento testo legge 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 febbraio 2016
Nuova modifica all'articolo 12 della legge 979/1982 sulla difesa del mare.
In caso di incidenti in mare con sversamento di idrocarburi, le spese
http://www.reteambiente.it/normativa/19905/disposizioniinmateriaambientalegreeneconom/
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"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
mare
sostenute dall'Autorità marittima per ridurre o prevenire l'inquinamento ed
eliminarne gli effetti sono recuperate anche nei confronti del proprietario
del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità
del carico trasportato.
Si ricorda che ai sensi delle norme previgenti, al proprietario del carico
sono già addebitate le spese nei limiti del valore del carico quando sia
dimostrato il suo dolo o colpa nella causa dell'evento.
A questo proposito il proprietario del carico si munisce di apposita
assicurazione a copertura integrale dei rischi anche potenziali.
Idrocarburi
Aliquota di
prodotto e
piattaforme
offshore
2
Modifica dell'articolo 6, comma 17, Dlgs 152/2006. La maggiorazione di
aliquota di prodotto che i titolari di concessione di ricerca degli
idrocarburi versano ai sensi della disposizione in parola finanzia sia le
attività di vigilanza del MinSviluppo, sia quelle di monitoraggio del
MinAmbiente.
I versamenti dell'incremento dell'aliquota di prodotto in parola vanno
effettuati entro il 30 giugno o dopo il 1° novembre di ciascun anno.
Aree marine
protette
6
Incremento di fondi per la più rapida istituzione delle aree marine protette
(articolo 32, legge 979/1982).
Incremento anche dell'autorizzazione di spesa per il potenziamento della
gestione e del funzionamento delle aree marine protette.
La disposizione modifica l'articolo 36 della legge quadro in materia di aree
protette (legge 394/1991) prevedendo la possibilità di istituire parchi
marini o riserve marine nei "Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e
Avventura nel canale di Sicilia".
Autorità di
bacino
51, c. 1 La norma, piuttosto articolata, mira, tra l'altro, a configurare in modo
6
stabile le Autorità di bacino, perfezionando il passaggio dalle vecchie
Autorità di bacino di rilievo nazionale ai nuovi soggetti distrettuali
previsto dal Codice dell'ambiente (articoli 54, 63 e 64, Dlgs 152/2006) che
non erano mai partiti operativamente.
Approvazione
piano tutela
acque
51, c. 8 Slittamento al 31 dicembre 2016 del termine abbondantemente scaduto il
31 dicembre 2008 entro il quale le Regioni dovevano redigere il Piano di
tutela delle acque ai sensi dell'articolo 121, comma 5, Dlgs 152/2006.
Piano di
gestione
51, c.
10
L'articolo interviene direttamente sull'articolo 117, Dlgs 152/2006 relativo
ai Piano di gestione dei distretti idrografici affidando alle Autorità di
bacino insieme agli altri enti competenti il compito di predisporre,
nell'ambito del Piano di gestione, un programma di gestione dei sedimenti
a livello di bacino idrografico, quale strumento di programmazione degli
interventi di prevenzione dei rischi alluvioni.
Fondo
garanzia opere
idriche
58
Il Fondo di garanzia di interventi finalizzati al potenziamento delle
infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale istituito dal 2016 presso
la Cassa conguaglio per il settore elettrico è finanziato da una specifica
componente della tariffa della bolletta dell'acqua indicata separatamente.
La tariffa è determinata dalla Authority dell'energia. All'Authority anche il
compito di disciplinare il funzionamento del Fondo.
Un Dpcm definirà gli interventi prioritari. Lo stato avanzamento degli
interventi è pubblicato sul sito dell'Authority energia, gas e servizio idrico.
Contratti di
fiume
59
La definizione dei contratti di fiume viene implementata nel Codice
ambientale con l'inserimento dell'articolo 68bis al Dlgs 152/2006.
I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli
strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sottobacino
idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e
negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche
e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal
rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.
Servizio idrico
60
L'Autorità per l'energia elettrica e gas, competente anche in materia di
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"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
integrato
Tariffa sociale
e registri di
carico e scarico
in materia di
rifiuti
tariffe del Servizio idrico integrato, assicura l'accesso a condizioni
agevolate agli utenti a basso reddito. Gli oneri sono coperti da modifiche
nell'articolazione delle tariffe per fasce di consumo o per uso.
Il comma 3 della disposizione modifica l'articolo 190, Dlgs 152/2006
relativo ai registri di carico e scarico in materia di rifiuti per il quale si
rimanda alla tabella di questo commento relativa ai rifiuti.
Morosità nel
servizio idrico
61
L'Authority dell'energia e del servizio idrico ai sensi della legge 481/1995
adotta direttiva per il contenimento della morosità nel servizio idrico
integrato assicurando che sia salvaguardata la copertura dei costi e
garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua per gli utenti morosi.
Sovracanone di
bacino
imbrifero
montano
62
I concessionari di derivazione d'acqua per produrre forza motrice di
potenza nominale media superiore a 220 kW corrispondono il sovracanone
di bacino imbrifero montano (legge 959/1953 e legge 925/1980) nella
stessa misura applicata alle concessioni di grande derivazione idroelettrica.
Per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1°
gennaio 2015, l'obbligo di pagamento dei sovracanoni decorre dalla data di
entrata in esercizio dell'impianto e non oltre il termine di ventiquattro mesi
dalla data della concessione stessa.
Organizzazione 62, c. 4 Il comma 4 che modifica l'articolo 147, Dlgs 152/2006 relativo
servizio idrico
all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, che prevede
l'affidamento del servizio idrico generalmente per ambiti territoriali
ottimali coincidenti con le Province o città metropolitane.
La norma modifica le eccezioni alla regola appena citata. Sono fatte salve:
le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei Comuni montani con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite;le gestioni del servizio
idrico in forma autonoma esistenti, nei Comuni che presentano
contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da
fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree
naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio; utilizzo efficiente della
risorsa e tutela del corpo idrico.
Servizio idrico
e Valle d'Aosta
63
Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della Regione
Valle d'Aosta che provvede ad attuare le finalità delle norme prevista dalla
presente legge in materia di risorse idriche ai sensi dello statuto speciale.
Scarichi
frantoi
65
Modifiche all'articolo 101, Dlgs 152/2006 sulla disciplina generale degli
scarichi. Il nuovo comma 7bis stabilisce che le acque reflue di
vegetazione dei frantoi oleari sono assimilate alle acque reflue domestiche
ai fini dello scarico in pubblica fognatura. Per assicurare la tutela del
corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque
reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura può
essere ammesso, ove gli Enti di Governo dell'ambito o i gestori
dell'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi
che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da
aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i
metodi di smaltimento tramite fertiirrigazione non siano agevolmente
praticabili, previo idoneo trattamento che garantisce il rispetto delle norme
tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal
gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e alla
effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.
Dragaggio
78
Viene modificato l'articolo 5bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in
materia di attività di dragaggio in siti di bonifica di interesse nazionale
introducendo alcune semplificazioni.
APPALTI E ACQUISTI VERDI
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"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
Materia
Appalti
"green" con
riduzione di
cauzione
Articolo
Argomento testo legge 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 febbraio 2016
16, c. 1
Intervenendo sul Codice degli appalti pubblici (Dlgs 163/2006) la norma
prevede una serie di agevolazioni per quegli operatori che partecipano ad
appalti pubblici e siano dotati di registrazione Emas o di marchio Ecolabel.
In particolare, negli appalti di lavori, servizi o forniture gli operatori dotati
di registrazione Emas o di certificazione ambientale Uni En Iso 14001
possono beneficiare di una riduzione rispettivamente del 30% e del 20%
della cauzione a corredo dell'offerta (articolo 75, comma 7, Dlgs
163/2006).
Inoltre, negli appalti di servizi o forniture la cauzione è ridotta del 20% per
gli operatori che hanno almeno il 50% dei beni o servizi oggetto del
contratto "marcati" Ecolabel.
Infine, negli appalti di lavori, servizi o forniture riduzione della cauzione
del 15% se l'operatore economico sviluppa un inventario di gas a effetto
serra ai sensi della norma Uni En Iso 140641 o Carbon footprint di
prodotto ai sensi della norma Uni En Iso/Ts 14067.
Appalti
16, c. 2
"green" e
criteri di
aggiudicazione
Tramite modifica dell'articolo 83, Dlgs 163/2006 (Codice appalti) sui
criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.
Tra i criteri da valutare nell'affidamento di un appalto aggiunti quello del
possesso del marchio Ecolabel in misura pari o superiore al 30% del valore
delle forniture o prestazioni oggetto del contratto.
Altro criterio di valutazione introdotto è quello del costo del ciclo di vita di
un'opera.
Infine, viene valutata anche la compensazione delle emissioni di gas a
effetto serra associate all'attività dell'azienda calcolate secondo i criteri di
cui alla raccomandazione Commissione Ue 2013/179/Ue.
Spinta per
l'obbligo del
Gpp
18
Attraverso una modifica diretta al Codie appalti pubblici (nuovo articolo
68bis del Dlgs 163/2006) la procedura del Green Public Procurement, cioè
della possibilità per le pubbliche Amministrazioni di acquistare beni e
servizi ricorrendo agli appalti "verdi" (legge 296/2007 e Dm 11 aprile
2008) che finora era facoltativa, diventa "obbligatoria" nei seguenti
settori: lampade e moduli per l'illuminazione pubblica inclusi gli
alimentatori elettronici; attrezzature per l'ufficio; servizi energetici per gli
edifici. Quanto la pubblica Amministrazione dovrà bandire appalti per
acquisire questi beni e servizi, nel bando di gara dovranno essere
obbligatoriamente inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali
contenute nei decreti che per questi beni e servizi hanno approvato i "criteri
ambientali minimi" (Dm 23 dicembre 2013; Dm 13 dicembre 2013; Dm 7
marzo 2012).
Per altre categorie di prodotti gli appalti "verdi" banditi con i criteri visti
sopra dovranno coprire almeno il 50% delle forniture (valido per gare
d'appalto sia sopra che sotto la soglia comunitaria). Si tratta di: servizio di
gestione dei rifiuti urbani; fornitura di cartucce toner e a getto di
inchiostro; gestione del verde pubblico; carta per copia e carta grafica;
ristorazione collettiva e derrate alimentari; servizi di pulizia; prodotti tessili
e arredi per ufficio. Anche in questo caso i criteri ambientali minimi di
questi prodotti sono già stati individuati con appositi decreti (Dm 13
febbraio 2014, Dm 13 dicembre 2013; Dm 4 aprile 2013, Dm 25 luglio
2011, Dm 24 maggio 2012 e Dm 22 febbraio 2011).
L'obbligo di bandi "green" si applica anche a successivi beni e servizi
oggetto di futuri decreti di adozione di criteri ambientali minimi.
Il Codice
appalti e i
"criteri
ambientali
19
Per effetto della spinta per l'obbligo dei criteri ambientali minimi negli
appalti della pubblica Amministrazione, la norma interviene in più punti
sul Codice appalti (Dlgs 163/2006):
ai compiti dell'Osservatorio sui contratti pubblici (articolo 7) viene
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"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
minimi"
aggiunto il monitoraggio sull'applicazione dei "criteri ambientali minimi" e
sul raggiungimento degli obiettivi del Pan Gpp (Piano di azione per la
sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica Amministrazione);
i bandi tipo predisposti dalle stazioni appaltanti (articolo 64, comma 4
bis) devono contenere indicazioni per l'integrazione dei "criteri ambientali
minimi";
tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente vantaggiosa
(articolo 83), nel valutare le caratteristiche ambientali e il contenimento dei
consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, si
dovrà anche fare riferimento alle "specifiche tecniche premianti" previste
dai criteri ambientali minimi.
ARIA
Materia Articolo
Utilizzo
"in
deroga"
dei
solfati
di
calcio
50
Argomento testo legge 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 febbraio 2016
Attraverso l'aggiunta di due nuovi commi all'articolo 298bis del Dlgs 152/2006
(Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di
titanio) e la modifica della rubrica del Titolo I (Attività di produzione di biossido
titanio), la disciplina speciale prevista dal "Codice ambientale" per il biossido di
titanio si allarga a ricomprendere l'utilizzo del solfato di calcio nelle attività di
recupero ambientale.
Le nuove disposizioni stabiliscono che, fatto salvo quanto previsto dal Dm 5
febbraio 1998 (procedure semplificate per il recupero di rifiuti non pericolosi),
l'autorità competente può non applicare i valori di concentrazione soglia di
contaminazione (Csc) previsti dal Dlgs 152/2006 "agli analiti presenti nei solfati
di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati
da lavorazioni industriali". Il tutto, precisa la norma, a condizione che i solfati di
calcio siano utilizzati in attività di recupero industriale previa dimostrazione
dell'assenza di cedibilità dei suddetti analiti, nel rispetto delle metodiche previste
dal citato Dm 5 febbraio 1998.
Allo stesso modo, fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di calcio a test di
cessione secondo le metodiche e i limiti di cui al Dm 5 febbraio 1998, l'autorità
competente, nell'autorizzare l'utilizzo degli stessi solfati di calcio di cui sopra
("ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da
lavorazioni industriali") in attività di recupero ambientale, può derogare, "sulla
base delle caratteristiche del sito", alle concentrazioni limite dei cloruri (a
condizione che tale deroga non metta in pericolo la salute umana o rechi
pregiudizio all'ambiente).
CAMBIAMENTI CLIMATICI
Materia
Articolo
Emission
trading
10
Argomento testo legge 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 febbraio 2016
La norma stabilisce la modifica del Dlgs 30/2013 (attuativo della direttiva
2009/29/Ce sul mercato europeo delle quote di emissione) al fine di aggiungere nel
calcolo delle tariffe i costi sostenuti dall'Ispra per amministrare il Registro nazionale.
Sempre attraverso una modifica al Dlgs 30/2013 i proventi delle aste per la vendita
delle quote di emissione dovranno essere destinati obbligatoriamente anche alla
compensazione dei costi delle imprese, con priorità per quelle certificate Iso 50001.
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"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
CONTABILITÀ AMBIENTALE
Argomento testo legge 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 febbraio 2016
Materia
Articolo
Comitato per il
capitale
naturale
67
Con Dpcm è istituito presso il MinAmbiente del Comitato per il capitale
naturale. Il compito del Comitato, formato dai Ministri interessati
(ambiente, economia, sviluppo economico, lavoro, affari regionali,
politiche agricole, pubblica amministrazione), nonché, dal Governatore
della Banca d'Italia, dal Presidente dell'Istat e da quello del Cnr nonché da
un rappresentante dell'Anci (Associazione nazionale Comuni d'Italia)
trasmette il 28 febbraio di ogni anno al Presidente del Consiglio e al
Ministro dell'economia un rapporto sullo stato del capitale naturale del
Paese, corredato delle informazioni e dei dati ambientali espressi in unità
fisiche e monetarie seguendo le metodologie definite dalle Nazioni Unite
e dall'Unione europea, nonché valutazioni ex ante e ex post degli effetti
delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici.
Il Comitato promuove presso gli Enti locali l'adozione di sistemi di
contabilità ambientale.
Sussidi
ambientalmente
dannosi e
favorevoli
68
Per consentire di raggiungere più facilmente gli impegni derivanti dalla
Strategia Ue ClimaEnergia "202020", nonché dalle raccomandazioni
2012 e 2013 del Semestre europeo all'Italia, dal regolamento europeo n.
691/2011 sui Conti integrati economicoambientali (Seea), in accordo con
le raccomandazioni contenute nel Rapporto Ocse 2013 sulle performance
ambientali dell'Italia e con la dichiarazione della Conferenza delle
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20, è istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
"Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi
ambientalmente favorevoli".
Il Catalogo viene aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministro
dell'ambiente invia, entro il 31 luglio di ogni anno, un apposita relazione
al Parlamento e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sugli esiti
dell'aggiornamento del Catalogo. Il Catalogo assicura la base dati di
riferimento per la fornitura annuale all'Ocse dei dati relativi a sussidi,
esenzioni e agevolazioni fiscali e sussidi ambientalmente motivati.
DANNO AMBIENTALE E BONIFICHE
Materia
Danno e
ripristino nei
Sin
Articolo
31
Argomento testo legge 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 febbraio 2016
Attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 306bis all'interno del
Dlgs 152/2006, vengono dettate nuove regole per la determinazione
delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il
ripristino ambientale dei siti contaminati di interesse nazionale
(Sin).
Queste prevedono che i soggetti nei cui confronti il MinAmbiente ha
avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno
ambientale di Sin (ai sensi della legge 349/1986, del Dlgs 22/1997 o
del Dlgs 152/2006), ovvero ha intrapreso la relativa azione
giudiziaria, possono formulare una proposta transattiva che deve
rispettare i criteri dettati dalla norma (ad esempio, deve individuare
gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa
nonché delle idonee garanzie finanziarie).
http://www.reteambiente.it/normativa/19905/disposizioniinmateriaambientalegreeneconom/
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"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
Il MinAmbiente, se ritiene ricevibile la proposta, deve convocare
un'apposita Conferenza di servizi che ha 180 giorni di tempo per
approvare, respingere o modificare la proposta. La deliberazione
finale della Conferenza deve poi essere accettata dal proponente e, a
quel punto, il MinAmbiente predispone uno schema di transazione
sul quale deve acquisire il parere dell'Avvocatura generale dello Stato
che poi deve essere sottoscritto dal proponente e deve essere
adottato dal Ministero, previo controllo di legittimità della Corte dei
Conti.
Le determinazioni assunte all'esito della Conferenza sostituiscono
ogni atto decisorio di competenza delle P.a. partecipanti (o comunque
invitate a partecipare).
Nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte in sede di
transazione, previa diffida ed escussione delle garanzie finanziarie, il
MinAmbiente può dichiarare risolto il contratto di transazione.
Viene abrogata la disciplina attualmente vigente in materia di
"transazioni globali" per la bonifica dei Sin, stabilita dall'articolo 2
(Danno ambientale) del Dl 208/2008, che transitoriamente
continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data del 2
febbraio 2016, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di
contratto a Regioni, Province e Comuni.
Bonifiche da
amianto
56
La norma introduce un credito d'imposta (50% delle spese
sostenute) per i soggetti titolare di reddito d'impresa che nel 2016
effettueranno interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture
produttive ubicate in Italia. Il credito d'imposta, che non spetta per
investimenti inferiori a 20.000 euro, viene ripartito in tre quote
annuali di pari importo. Limite di spesa complessivo: poco più di 5
milioni e mezzo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Al MinAmbiente viene affidato il compito di adottare le disposizioni
attuative tramite decreto.
La norma prevede poi l'istituzione di un Fondo per la progettazione
preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni
contaminati da amianto, con dotazione complessiva di 17 milioni di
euro per il triennio 20152017, da utilizzare per la bonifica degli
edifici pubblici contaminati da amianto. Anche in questo caso spetta
al MinAmbiente disciplinare il funzionamento del fondo tramite
apposito decreto.
Dragaggio in siti
di bonifica
78
Attraverso la modifica dell'articolo 5bis (Disposizioni in materia
di dragaggi) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la norma:
1) precisa che la solidificazione e la stabilizzazione sono da
considerarsi "processi finalizzati alla immobilizzazione degli
inquinanti" ai fini dell'applicazione della norma;
2) che oltre che nelle strutture di contenimento, i materiali dragati
possono essere destinati a refluimento anche nelle strutture di
conterminazione;
3) precisa che tutte le casse, vasche e strutture in cui i materiali
possono essere refluiti devono essere realizzate con l'applicazione
delle migliori tecniche disponibili (Mtd) e in linea con i criteri di
progettazione formulati da accreditati standards tecnici
internazionali;
4) con riferimento ai materiali caratterizzati da concentrazione di
inquinanti, la norma stabilisce in maniera più dettagliata rispetto
alla versione attualmente vigente che i valori di riferimento
specifici per il sito devono essere definiti in conformità ai criteri
approvati dal MinAmbiente. Per l'area "o le aree interessate" da tali
materiali, che attualmente devono essere "restituite agli sui legittimi",
la legge propone di prevedere ex lege la esclusione dal perimetro del
Sin (comunque sempre previo parere favorevole della conferenza di
http://www.reteambiente.it/normativa/19905/disposizioniinmateriaambientalegreeneconom/
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"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
servizi).
DISPOSIZIONI TRASVERSALI
Argomento testo legge 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 febbraio 2016
Materia
Articolo
Comunicazione
dati ambientali
11
I dati ambientali raccolti ed elaborati da enti e agenzie pubblici nonché
dalle imprese private sono rilasciati agli Enti locali, su loro richiesta, in
formato aperto per il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego
efficiente delle risorse ambientali o per applicazioni digitali a supporto
della Green Economy.
Strategia
Green
Communities
72
La Presidenza del Consiglio promuove promuove la costituzione della
Strategia nazionale delle Green Communities che individua il valore dei
territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato
le risorse principali di cui dispone (acqua, boschi e paesaggio in primo
luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità
urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della Green
Economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista
energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:
gestione integrata e certificata del patrimonio "agroforestale" (trading
dei crediti derivanti dalla cattura della CO2, gestione della biodiversità,
certificazione della filiera legno);
gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
produzione di energia da fonti rinnovabili locali (microidro,
biomasse, biogas, biometano, eolico, cogenerazione);
sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni
locali;
costruzione e gestione "sostenibile" del patrimonio edilizio e delle
infrastrutture di una montagna moderna;
efficienza energetica e integrazione "intelligente" degli impianti e delle
reti;
sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
integrazione dei servizi di mobilità;
sviluppo di un modello di azienda agricola che sia anche energeticamente
indipendente attraverso la produzione di energia rinnovabile nei settori
elettrico, termico e dei trasporti.
Istituito anche il Fondo comune di investimento "Fondo italiano
investimenti Green Communities".
Pignoramenti
animali
77
Modifiche al Codice di procedura civile. Viene modificato il codice di
procedura civile in materia di beni assolutamente impignorabili.
Vengono inclusi gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la
casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini
produttivi, alimentari o commerciali, nonché gli animali impiegati ai fini
terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei
figli.
ENERGIA
Materia
Istituzione
Articolo
4
Argomento testo legge 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 febbraio 2016
Viene istituita l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
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6/2/2016
"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
Enea
sviluppo economico sostenibile (Enea), sotto la vigilanza del MinSviluppo
economico, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e
all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle
imprese, alla P.a. e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e
dello sviluppo economico sostenibile.
Con l'entrata in vigore del nuovo statuto e del nuovo regolamento di
amministrazione, sarà abrogato il Dlgs 257/2003 (Riordino della disciplina
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente).
Sistemi
efficienti di
utenza
12
Modifiche alla definizione di Seu (sistemi efficienti di utenza), che sono
quei sistemi di produzione e consumo elettrico che mettono in
collegamento diretto il produttore ed il consumatore finale. Intervenendo
sul Dlgs 115/2008 la norma fa sparire il limite dei 20 MWe di potenza.
Anche impianti di potenza superiore potranno ora essere considerati Seu.
Con la modifica all'articolo 10 del Dlgs 115/2008 si estende il meccanismo
dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) ai sistemi di
autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine
Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da
processi di combustione. Il MinSviluppo dovrà approvare la relativa
scheda.
Sottoprodotti
utilizzabili
negli impianti
a biogas
13
Fermo il rispetto di quanto previsto dal Codice ambientale (Dlgs
152/2006), i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite
fermentazione si aggiungono all'elenco dei sottoprodotti che si possono
usare negli impianti a biomassa e biogas ai fini dell'ottenimento degli
incentivi alle fonti rinnovabili previsti dal Dm 6 luglio 2012 (tabella 1.A).
La disciplina riguarda anche:
i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da
biomasse non alimentari;
i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali.
Entro 90 giorni dalla comunicazione dei gestori degli impianti di avvalersi
dei citati sottoprodotti (quelli della trasformazione degli zuccheri tramite
fermentazione e quelli della lavorazione o raffinazione di oli vegetali) la
Regione competente adegua l'autorizzazione unica per la costruzione e
l'esercizio dell'impianto a biomassa ex Dlgs 387/2003 e il Gestore dei
servizi energetici (Gse) adegua la qualifica Iafr dell'impianto.
Beni demaniali
e linee
elettriche
14
I titolari o gestori di beni demaniali o di aree demaniali interessati dal
passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale indicano le
modalità di attraversamento degli impianti autorizzati.
Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete di trasmissione
nazionale, anche in materia di distanze, si applicano solo le disposizioni
del Dm 21 marzo 1988 che contiene le norme tecniche di progettazione,
esecuzione ed esercizio delle linee aeree esterne.
Incentivi alle
rinnovabili
Interpretazione
autentica
15
La disposizione di cui all'articolo 25, comma 1, del Dlgs 3 marzo 2011, n.
28, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4bis, del Dl 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del
requisito temporale per godere degli incentivi (entrata in esercizio entro il
31 dicembre 2012) occorre che sia avvenuta anche l'entrata in esercizio
commerciale dell'energia termica non soltanto l'entrata in esercizio
commerciale dell'energia elettrica. A tal fine, per la transizione dal vecchio
al nuovo meccanismo di incentivazione ricadente nella tipologia di cui
all'articolo 24, comma 5, lettera c), del Dlgs 3 marzo 2011, n. 28, in modo
da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente
residuo periodo di diritto si calcola decurtando dai quindici anni il tempo
già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale
contemporaneamente sia dell'energia elettrica che termica.
Sostituzione
lampade nei
20
Modifica all'articolo 41 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada). Le
lampade a incandescenza dei semafori, quando necessitano di essere
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6/2/2016
"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
semafori
sostituite vanno cambiate con lampade a basso consumo energetico, anche
a Led.
Impianti ibridi
alimentati da
rifiuti
24
La norma interviene sulla disciplina per il riconoscimento degli incentivi
agli impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili ai
sensi del Dm 6 luglio 2012.
Tra i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomassa e biogas si
possono utilizzare quelli della lavorazione del legno per la produzione di
mobili e relativi componenti ma solo limitatamente al legno non trattato
(allegato 1, tabella 1.A, punto 4, Dm 6 luglio 2012).
Sono invece due gli interventi sull'allegato 2 del Dm 6 luglio 2012.
Il primo intervento è sul punto 6.2, allegato 2, Dm 6 luglio 2012. La
norma stabilisce ora che sono fuori dagli incentivi alle rinnovabili previsti
del decreto gli impianti alimentati da rifiuti provenienti da raccolta
differenziata identificati con il codice Cer 20 01 38 e da rifiuti pericolosi,
ad eccezione dei codici Cer 18 01 03* e 18 02 02*.
La seconda modifica concerne l'elenco dei rifiuti a valle della raccolta
differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia
imputabile alla biomassa (51%). Sono soppressi e quindi non rientrano più
in elenco:
il legno proveniente da attività di demolizione (ad esempio assi, travi,
solai, casse da costruzione, impalcature, ausili per la
costruzione/demolizione), codice Cer 17 02 01;
il legno da trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio legno di risulta
da attività di selezione/cernita), codice Cer 19 12 07.
Ricordiamo che gli impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente
biodegradabili sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione
biodegradabile è superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti
alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata.
Gestione a fine
vita del
pannelli FV
41
Modifiche al Dlgs 49/2014 sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Raee).
La norma si occupa dei Raee da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato,
per uso domestico o professionale, e stabilisce che, a partire dal giorno
della propria entrata in vigore, i Consorzi che gestiscono tali Raee ai fini
della corretta gestione a fine vita devono adottare, per ogni nuovo modulo
immesso sul mercato, un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di
geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste nel
disciplinare adottato dal Gse a dicembre 2012 (Regole applicative per il
riconoscimento delle tariffe incentivanti Dm 5 maggio 2011 e Dm 5
luglio 2012).
Impianti
termici
73
Le disposizioni sui requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici
come definite dalla parte II dell'allegato IX alla parte V del Dlgs 152/2006
non si applicano agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel
campo di applicazione della Uni 11528, fatta eccezione per le indicazioni
costruttive relative agli "Apparecchi indicatori" (numero 5 della parte II
dell'allegato IX, parte V, Dlgs 152/2006).
IMBALLAGGI
Materia
Articolo
Shopper
compostabili
come
ammendanti
25
Argomento testo legge 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 febbraio 2016
Attraverso l'integrazione del punto 2 (ammendanti) all'allegato 2 del Dlgs
75/2010 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), la
norma include i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma Uni/En
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"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
13432:2002 nella frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta
differenziata che, ai sensi del punto 5 della tabella in questione, è utilizzabile per
la produzione di ammendante compostato misto.
La previsione si applica anche ai prodotti assorbenti previo idoneo processo di
sanificazione, qualora necessario con l'esclusione di quelli provenienti da
"ospedali e assimilati".
Birre e
acque
minerali
Vuoto a
rendere
39
Introdotto l'articolo 219bis, Dlgs 152/2006. Introdotto in via sperimentale e
volontaria per un anno il vuoto a rendere per imballaggi di birre e acque
minerali vendute da bar, alberghi, ristoranti e altri locali pubblici. Allo stesso
tempo la Tari (tassa rifiuti) prevede agevolazioni per i soggetti obbligati e per
coloro che decidono di distribuire birre o acque minerali in vetro. L'utente
versa una cauzione che gli verrà restituita quando restituisce l'imballaggio
usato (la bottiglia di birra o acqua vuota).
Con successivo regolamento del MinSviluppo e MinAmbiente saranno
disciplinate le modalità applicative nonché le forme di incentivi per chi avvia
la sperimentazione e i valori dei depositi cauzionali.
Terminata la sperimentazione si valuterà, in base anche agli esiti della stessa,
se confermare e/o estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di
prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.
INQUINAMENTO (ALTRE FORME DI)
Materia
Articolo
Autorizzazione
ripetitori e
spese
ambientali
64
Argomento testo legge 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 febbraio 2016
La disposizione modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs
259/2003) prevedendo a carico di chi presenta istanza di autorizzazione per
l'installazione di impianti radioelettrici o la Scia (segnalazione certificata di
inizio attività) per l'autorizzazione di determinate tipologie di impianti, i
costi per i previsti pareri dell'Arpa e i costi per i controlli provinciali e
comunali in materia di vigilanza sanitaria e ambientale.
Il contributo per il parere ambientale è versato a patto che questo venga
reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4, Dlgs 259/2003 (30
giorni).
QUALITÀ
Materia
Articolo
Argomento testo legge 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 febbraio 2016
Spinta
all'adozione
dei sistemi
Emas o
Ecolabel
17
Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia
ambientale è motivo di preferenza in graduatoria la registrazione Emas
delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per
l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi, nonché le
certificazioni Uni En Iso 14001 e la certificazione Iso 50001 (emessa da
Organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento
765/2008/Ce) relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia.
Qualificazione
ambientale
dei sistemi
produttivi
locali
21
Si istituisce lo schema nazionale volontario per la valutazione e la
comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato "Made
Green in Italy". Tale schema adotta la metodologia per la determinazione
dell'impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita nella
raccomandazione 2013/179/Ue della Commissione, del 9 aprile 2013. Entro
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"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
il 31 luglio 2016, con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare sono stabilite le modalità di funzionamento dello
schema.
Il resto dell'articolo definisce le finalità dello schema nazionale volontario.
RIFIUTI
Materia
Articolo
Argomento testo legge 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 febbraio 2016
Incentivi
per
acquisto prodotti
da materiali post
consumo recuperati
dalla
raccolta
differenziata
23
La norma aggiunge quattro nuovi articoli nel Capo III (Servizio di gestione
integrata dei rifiuti) del Titolo I (Gestione dei rifiuti) della Parte IV del
Dlgs 152/2006.
Il primo (articolo 206ter) si intitola "Accordi e contratti di programma
per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo
o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio
dei prodotti complessi" e stabilisce che, al fine di incentivare l'acquisto di
prodotti derivanti da:
1) materiali riciclati post consumo;
2) recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disimballaggio dei
prodotti complessi
il MinAmbiente può stipulare accordi e contratti di programma con:
1) le imprese di produzione, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti;
2) enti pubblici;
3) soggetti pubblici o privati;
4) associazioni di categoria (comprese quelle delle aziende di riuso,
preparazione al riutilizzo e riciclaggio);
5) associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale, nonché imprese
artigiane e le imprese individuali;
6) soggetti "incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del
principio di responsabilità estesa del produttore".
Gli accordi/contratti di programma possono avere ad oggetto la erogazione
di incentivi in favore delle seguenti attività imprenditoriali:
1) produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal
recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei
prodotti complessi(con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali
devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo);
preparazione dei materiali in questione per il riutilizzo;
commercializzazione dei prodotti (e loro componenti) reimpiegati per la
stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
2) commercializzazione di aggregati riciclati marcati Ce e definiti secondo
le norme Uni/En 13242:2013 e Uni/En 12620/2013, nonché di prodotti
derivanti da Raee e da pneumatici fuori uso ovvero realizzati con materiali
plastici provenienti dal trattamento dei prodotti giunti a fine vita (Uni
1066713:2013), dal post consumo o dal recupero degli scarti di
produzione;
3) acquisto dei prodotti derivanti dai materiali di cui ai punti 1) e 2) da
parte di soggetti economici e soggetti pubblici.
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"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
Entro il 2 agosto 2016 (sei mesi dall'entrata in vigore della legge) i tre
Dicasteri coinvolti (MinSviluppo economico, MinAmbiente e
MinFinanze) dovranno individuare le risorse finanziarie disponibili,
nonché fissare modalità di stipula degli accordi e dei contratti,
privilegiando le attività per il riutilizzo, la produzione o l'acquisto di beni
riciclati "utilizzati per la stessa finalità originaria" e i sistemi produttivi
con minor impatto ambientale rispetto ai metodi tradizionali.
L'articolo 206quater si intitola "Incentivi per i prodotti derivanti da
materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti
dal disassemblaggio dei pro dotti complessi" ed affida agli stessi tre
Dicasteri (MinSviluppo economico, MinAmbiente e MinFinanze) ed entro
lo stesso termine del 2 agosto 2016 il compito di stabilire:
1) il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime
di materiale post consumo o derivante dal recupero post disassemblaggio
dei prodotti complessi che devono essere presenti nei manufatti ai fini
dell'erogazione degli incentivi dell'articolo 206ter (e possono essere
dimostrate tramite certificazioni di enti riconosciuti);
2) gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per
l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire
l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.
Con riferimento ai soli materiali polimerici misti riciclati, la norma
stabilisce che:
a) l'incentivo varia a seconda della categoria di prodotto (criteri e
percentuali sono contenuti nel nuovo allegato Lbis);
b) l'incentivo si applica ai soli manufatti che impiegano materiali
polimerici eterogenei da riciclo post consumo o derivanti dal recupero
post disassemblaggio dei prodotti complessi in misura almeno pari alle
percentuali previste dall'allegato Lbis;
c) il contenuto di materiali deve essere garantito da idonea certificazione.
MinSviluppo economico, MinAmbiente e MinFinanze sono richiamati
anche dall'articolo 206quinquies ("Incentivi per l'acquisto e la
commercializzazione di pro dotti che impiegano materiali post
consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti
dal disassemblaggio dei prodotti complessi"), che affida loro il compito
di adottare, entro il 1° giugno 2016 (120 giorni dall'entrata in vigore, della
legge) un apposito regolamento che stabilisca le modalità di
funzionamento nonché i criteri e il livello di incentivi, anche fiscale, per
l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati o
derivanti dal recupero post disassemblaggio dei prodotti complessi, ivi
inclusi quelli proveniente da raccolta differenziata (materiale polimerico
escluso).
In sede di prima applicazione degli incentivi previsti dall'articolo 206
quater e dell'articolo 206quinquies, la norma prevede che le Regioni
utilizzino le risorse rivenienti dall'attuazione delle norme relative agli
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"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
obiettivi di raccolta differenziata (si veda sotto l'articolo 32 della legge).
La manovra si completa con l'articolo 206sexies, recante "Azioni
premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o
derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal
disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli
edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche", il
quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono:
1) nelle gare di appalto per l'incremento dell'efficienza energetica delle
scuole, e comunque per la loro costruzione o ristrutturazione: nelle more
delle norme tecniche regionali per la progettazione esecutiva degli
interventi, prevedere l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee
al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma
Uni 11367:2010 e dalla norma Uni 11532:2014, e introdurre criteri di
valutazione delle offerte con punteggi premianti per i prodotti contenenti
materiali post consumo o derivanti dal recupero post disassemblaggio dei
prodotti complessi;
2) nelle gare d'appalto per le pavimentazioni stradali e le barriere
acustiche: introdurre criteri di valutazione delle offerte con punteggi
premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal
recupero post disassemblaggio dei prodotti complessi .
Al MinAmbiente spetta il compito di definire entro il 2 agosto 2016:
1) entità dei punteggi premianti e caratteristiche dei materiali che ne
beneficeranno (quelli previsti dall'articolo 206ter, comma 2, lettera a) e
quelli derivanti dall'utilizzo di polverino di Pfu;
2) descrittori acustici da tenere in considerazione;
3) percentuali minime di residui di produzione e di materiali post consumo
o derivanti dal recupero post disassemblaggio dei prodotti complessi
presenti nei manufatti;
4) materiali post consumo o derivanti dal recupero post disassemblaggio
dei prodotti complessi non utilizzabili senza operazioni di pretrattamento.
Fertilizzanti
Ammendanti
25
Attraverso l'integrazione del punto 2 (ammendanti) all'allegato 2 del
Dlgs 75/2010 (Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti), la norma include i "rifiuti in plastica compostabile
certificata a norma Uni/En 13432:2002" nella frazione organica dei
rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata che, ai sensi del
punto 5 della tabella in questione, è utilizzabile per la produzione di
ammendante compostato misto.
La previsione si applica ai prodotti assorbenti previo idoneo processo
di sanificazione, qualora necessario con l'esclusione di quelli
provenienti da "ospedali e assimilati".
Fertilizzanti
correttivi
26
La norma stabilisce che l'utilizzazione agronomica dei correttivi di cui
al Dlgs 75/2010 (Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti), ed in particolare dei gessi di defecazione e dei
carbonati di calcio di defecazione (come definiti all'allegato 3 del
medesimo Dlgs), qualora ottenuti da processi che prevedono l'utilizzo
di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto
dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al Codice di buona
pratica agricola, adottato a livello nazionale.
I correttivi devono riportare in etichetta il titolo di azoto.
Pulizia dei fondali
27
La norma consente al MinAmbiente (sentito il MinTrasporti) di
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"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
marini
individuare, entro il 2 maggio 2016 (tre mesi dall'entrata in vigore
della legge), i porti marittimi nei quali avviare "operazioni di
raggruppamento e gestione" di rifiuti raccolti durante le attività di:
1) gestione delle aree marine protette;
2) pesca;
3) turismo subacqueo svolte da associazioni (sportive, ambientaliste,
culturali) tramite appositi accordi di programma stipulati con , gli Enti
gestori delle aree marine protette, le imprese ittiche, le Autorità
portuali (se costituite), e i Comuni.
Un successivo decreto provvederà a disciplinare le modalità e le
condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti.
Tramite modifica puntuale al Dlgs 182/2003 (impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi), infine, la norma affida ai
Comuni il compito in precedenza di competenza regionale di
"curare" le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione
dei rifiuti all'interno dei porti, d'intesa con l'Autorità marittima.
Materiali lapidei
Vigilanza e
controllo
28
La norma, primo provvedimento di modifica del regolamento sul
riutilizzo delle terre e rocce da scavo (Dm 161/2012), esclude i "residui
di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.)" dalla
nozione di "materiale da scavo".
29,
commi
14
La norma interviene sull'articolo 206bis del Dlgs 152/2006 relativo
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, organismo non più operativo dal 25
luglio 2010 (a seguito del combinato disposto dal Dl 248/2006 e dal Dl
112/2008) le cui funzioni sono già state affidate la competente Direzione
del MinAmbiente.
La norma provvede quindi a cancellare i numerosi riferimenti
all'Osservatorio ancora contenuti nell'articolo 206bis del Dlgs 152/2006
(a partire dalla rubrica), che vengono sostituiti con paralleli richiami al
MinAmbiente (che può avvalersi dell'Ispra).
Nel passaggio, il Dicastero acquista quattro ulteriori compiti rispetto a
quelli già affidati all'Osservatorio:
1) elaborare i parametri per l'individuazione dei costi standard (nel rispetto
del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard di Comuni,
Città metropolitane e Province, stabilito dal Dlgs 216/2010) e la
definizione di un sistema tariffario equo e trasparente;
2) elaborare gli schemi tipo di contratti di servizio tra Autorità d'ambito e
affidatari del servizio integrato;
3) verificare il rispetto dei tempi stabiliti dall'articolo 204 del Dlgs
152/2006 per le "gestioni esistenti";
4) verificare di raggiungimento degli obiettivi Ue sui rifiuti e accertare del
rispetto della responsabilità estesa del produttore.
Il comma 3 della norma disciplina modalità "in deroga" per
l'inquadramento del personale della P.a. in posizione di distacco o di
comando presso il MinAmbiente (richiesta entro il 31 dicembre 2016,
massimo 15 unità).
Attraverso la modifica dell'articolo 199 (Piani regionali) del Dlgs
152/2006, disposizione che precedentemente obbligava genericamente
le Regioni ad assicurare la "pubblicazione dei piani/programmi" sui rifiuti
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"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
"anche attraverso l'inserimento degli stessi sul sito Web", diventano più
stringenti per la "vigilanza" sui rifiuti che Regioni e Province autonome
devono garantire.
In base a quanto previsto dalle nuove disposizioni, le Regioni devono
assicurare tramite deliberazioni la pubblicazione "annuale" nel proprio
sito web di "tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione" dei
piani/programmi in materia di rifiuti.
Viene poi fornito un elenco minimo di informazioni che devono essere rese
fruibili (tra cui produzione dei Rsu, percentuali di raccolta differenziata e
di riciclo effettivo, ubicazione e capacità degli impianti), che entra nel
dettaglio in particolare con riferimento agli impianti di trattamento, agli
inceneritori e alle discariche.
Campo di
applicazione Sistri
29, c. 5
La norma integra nell'articolo 188ter del Dlgs 152/2006 un
riferimento iniziale al Dm 24 aprile 2014 ("Disciplina delle modalità
di applicazione a regime del Sistri del trasporto intermodale nonché
specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex
articolo 188ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006"),
lasciando aperta la porta a futuri decreti di individuazione e
specificazione delle categorie di soggetti obbligati al Sistri.
Imprenditori
agricoli e
formulario
29, c. 6
Attraverso l'integrazione dell'articolo 193 del Dlgs 152/2006, la norma
stabilisce che gli imprenditori agricoli possono delegare la tenuta e la
compilazione del formulario di identificazione rifiuti (Fir) alla
cooperativa agricola di cui sono soci, a condizione che questa abbia
messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo. Ulteriori
semplificazioni potranno essere stabilite attraverso un apposito
DmAmbiente.
30
Attraverso l'introduzione di un nuovo comma 1bis all'articolo 188
(Responsabilità della gestione dei rifiuti) del Dlgs 152/2006, la norma
detta regole speciali per i produttori iniziali (o detentori) dei rifiuti di rame
o di metalli ferrosi e non ferrosi, che non provvedono direttamente al loro
trattamento.
In base a quanto stabilito dalla previsione, tali soggetti possono
consegnare i rifiuti alternativamente a:
a) imprese autorizzate per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
b) imprese autorizzate alla bonifica dei siti;
c) imprese autorizzate alle attività di commercio o intermediazione senza
detenzione dei rifiuti;
d) enti o imprese che effettuano trattamento di rifiuti;
e) soggetti pubblici o privati addetti alla raccolta di rifiuti, al recupero o
allo smaltimento di rifiuti.
Rifiuti in rame o
di metalli ferrosi e
non ferrosi
I rifiuti in rame, inoltre, vengono esclusi ex lege dal campo di
applicazione delle deroghe al regime autorizzatorio previste per i rifiuti
cd. "ambulanti" (articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006).
Obiettivi di
raccolta
differenziata e
"ecotassa"
32
Attraverso la modifica dell'articolo 205 (Misure per incrementare la
raccolta differenziata) del Dlgs 152/2006 , si precisa che gli obiettivi
immutati prestabiliti dalla norma, nel caso l'ambito territoriale ottimale
(Ato) non sia stato costituito, si applicano ai Comuni.
La norma prevede poi numerose novità per quel che riguarda la "ecotassa",
http://www.reteambiente.it/normativa/19905/disposizioniinmateriaambientalegreeneconom/
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6/2/2016
"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
il tributo per il deposito in discarica istituito dalla legge 549/1995.
Per quanto riguarda l'addizionale del 20% (già) prevista nel caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, la
nuova disposizione stabilisce che:
1) è direttamente "a carico" dei Comuni (senza più il tramite dell'Autorità
d'ambito).
2) non si applica:
ai Comuni in relazione ai quali viene verificata la irrealizzabilità di tali
obiettivi;
ai Comuni che hanno conseguito una produzione pro capite di rifiuti
inferiore di almeno il 30% a quella media dell'Ato di appartenenza.
3) confluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare:
a) interventi di prevenzione;
b) interventi per l'acquisto di prodotti riciclati;
b) cofinanziamento di impianti;
d) attività di informazione ai cittadini.
Per gli Ato e i Comuni virtuosi che superano gli obiettivi prefissati, la
norma introduce una modulazione scaglionata della "ecotassa" che
dipende dalla quota percentuale di superamento del livello di Rd stabilito,
calcolata sulla base dei dati relativi a ciascun Comune (riduzione minima
del 30% nel caso di superamento degli obiettivi fino al 10%, massima del
70% per i Comuni che superano di oltre il 25% gli obiettivi).
La norma affida alle Regioni il compito di:
1) definire tramite deliberazione il metodo standard per il calcolo e la
verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei Rsu (nel rispetto
delle Linee guida che il MinAmbiente dovrà definire entro il 2 maggio
2016 (90 giorni dall'entrata in vigore della legge);
2) individuare formati, termini e modalità di rilevamento e trasmissione dei
dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione
della raccolta differenziata raggiunta;
3) individuare le modalità di eventuale compensazione e conguaglio dei
versamenti.
Sempre con riferimento al ruolo delle Regioni, un'altra novità è
rappresentata dall'inserimento di un richiamo alla decisione 2011/753/Ue
(Regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui
all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce) nel comma 6
dell'articolo 205, norma "di chiusura" che continua ad autorizzare le
Regioni, previa intesa con il MinAmbiente, a indicare obiettivi maggiori
per il riciclo e il recupero.
I Comuni devono trasmettere i dati di cui sopra annualmente, previa
adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto
regionale dei rifiuti.
La trasmissione "omessa, incompleta o inesatta" dei dati determina
l'esclusione del Comune dalla modulazione del tributo.
L'Arpa (o l'organismo di supporto della Regione) deve provvedere alla
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6/2/2016
"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
validazione dei dati raccolti ed alla loro trasmissione alla Regione, a cui
spetta il compito di stabilire annualmente il livello di raccolta differenziata
relativo a ciascun Comune e a ciascun Ato, ai fini del tributo.
Si segnala infine l'ultima previsione dell'articolo 32, in base alla quale
"l'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle
percentuali di raccolta differenziata come previste dalla normativa
vigente, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi dall'entrata in
vigore della presente legge" (e quindi entro il 2 febbraio 2018).
Contributi di
sbarco a sostegno
raccolta rifiuti
33
La norma modifica il funzionamento della "imposta di sbarco",
strumento istituito dal Dlgs 23/2011 (federalismo fiscale municipale)
con l'obiettivo di finanziare gli interventi per la gestione dei rifiuti
nelle isole minori. Le novità possono essere così riassunte:
1) la "imposta" diventa un "contributo di sbarco";
2) il massimo sale da 1,50 a 2,50 euro (ma i Comuni possono
decidere di arrivare fino a 5 euro "per determinati periodi di tempo");
3) si applica anche ai vettori aeronavali (e quindi va riscosso anche
dalle compagnie aeree);
4) aumentano le sanzioni per l'omessa o infedele dichiarazione da parte
dei responsabili;
5) viene precisata la destinazione del gettito nel caso di Comuni con
sede giuridica in isole minori, nel cui territorio insistono altre isole
minori con centri abitati;
6) ai Comuni viene concessa la facoltà di prevedere un contributo
(massimo 5 euro) anche in relazione all'accesso a zone "verdi" in
prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanologiche (riscosso
dalle locali guide vulcanologiche).
I soldi riscossi, oltre a finanziare gli interventi di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti e altre interventi di salvaguardia ambientale,
possono essere utilizzati per interventi relativi al turismo, alla cultura,
alla polizia locale e alla mobilità.
Destinazione
dell'ecotassa
34
Attraverso la modifica della legge 549/1995, istitutiva del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti (cd. "ecotassa"):
1) viene chiarito, anche a livello di principi (commi 24 e 25), che
l'ecotassa si applica agli impianti di incenerimento rifiuti senza
recupero energetico;
2) viene "tagliata" la quota dell'ecotassa che, ricordiamo, è un tributo
dovuto alle Regioni attualmente spettante alle Province (10%) e
quintuplicata la quota del gettito complessivo (dal 20% al 100%) che le
Regioni devono obbligatoriamente fare affluire nel fondo
appositamente istituito.
Ecotassa e
incenerimento
rifiuti
35
Attraverso la modifica della legge 549/1995, si precisa che il regime di
"ecotassa" (già) previsto per i rifiuti smaltiti in impianti di
incenerimento senza recupero di energia (20% del tributo) si applica
anche nel caso i rifiuti bruciati non siano "tal quali", e
"comunque" nel caso di impianti classificati esclusivamente come
impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a
terra".
Tari e prevenzione
rifiuti
36
Attraverso la modifica della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014)
che ha istituito la tassa rifiuti (Tari), le attività di prevenzione di
rifiuti entrano a far parte delle casistiche in relazione alle quali il
Comune è autorizzato a prevedere riduzioni tariffarie della tassa rifiuti.
Compostaggio
37
Attraverso l'integrazione dell'articolo 208 (Autorizzazione unica per i
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6/2/2016
"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
aerobico
nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) del Dlgs
152/2006 con un nuovo comma 19bis, la norma stabilisce l'obbligo di
applicare una riduzione sulla tariffa rifiuti alle seguenti utenze che
effettuano il compostaggio aerobico individuale:
1) utenze domestiche che utilizzano esclusivamente per i propri rifiuti
organici da cucina e gli sfalci e potature da giardino;
2) utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico
individuale di residui costituiti da sostanze naturali non pericolose,
prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche.
Il comma 2 della norma integra poi l'articolo 214 (Determinazione
delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle
procedure semplificate) del Dlgs 152/2006, introducendo una deroga
specifica, a favore degli impianti di compostaggio aerobico, rispetto
al principio generale secondo il quale l'autorizzazione all'esercizio di
operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi dell'articolo
214 (e quindi non autorizzabili con procedura semplificata) rimane
comunque sottoposta agli articoli 208, 209 e 2011 dello stesso Dlgs
152/2006 (cioè le norme che disciplinano l'autorizzazione unica
"ordinaria" e l'autorizzazione per gli impianti di ricerca).
La nuova norma stabilisce infatti che, " ferme restando le disposizioni
delle direttive e dei regolamento dell'Unione europea", gli impianti di
compostaggio aerobico possono essere realizzati tramite denuncia di
inizio di attività (Dia) ai sensi del Dpr 380/2001, "anche in aree
agricole", nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle
norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio, igienico
sanitarie, relative all'efficienza energetica nonché paesaggistiche.
La deroga è applicabile agli impianti che contemporaneamente
rispettano le seguenti condizioni:
1) trattano rifiuti biodegradabili da attività agricole e vivaistiche o da
cucine, mense, mercati, giardini e parchi;
2) hanno una capacità non superiore alle 80 tonnellate annue;
3) sono destinati esclusivamente al trattamento dei rifiuti raccolti nel
Comune di produzione (o nei Comuni confinanti che stipulano una
convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio);
4) sia stato predisposto un regolamento di gestione dell'impianto, che
preveda anche la nomina di un gestore in ambito comunale;
5) sia acquisito il parere dell'Arpa competente per territorio.
Autocompostaggio
e compostaggio di
comunità
38
Attraverso l'integrazione dell'articolo 180 (Prevenzione della
produzione di rifiuti) del Dlgs 152/2006, la norma:
1) stabilisce che MinAmbiente, Regioni anche attraverso gli strumenti
di pianificazione e Comuni devono incentivare le pratiche di
compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di
produzione (es. autocompostaggio e compostaggio di comunità). I
Comuni, inoltre, "possono applicare una riduzione" della Tari alle
utenze che operano in tale senso;
2) affida al MinAmbiente il compito di stabilire i criteri operativi e le
procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di
comunità. Le attività già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214
del Dlgs 152/2006 possono continuare ad operare sino alla scadenza
dell'autorizzazione.
Tramite modifica dell'articolo 183 (Definizioni) del Dlgs 152/2006, la
norma:
1) integra le utenze "non domestiche" all'interno della definizione
ufficiale di "autocompostaggio";
2) introduce la nuova definizione ufficiale di "compostaggio di
comunità" ("compostaggio effettuato collettivamente da più utenze
domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani
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6/2/2016
"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da
parte delle utenze conferenti").
Abbandono rifiuti
da prodotti da
fumo e di
piccolissime
dimensioni
40
La norma prevede l'introduzione dei due nuovi articoli 232bis (Rifiuti di
prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni) 232ter (Divieto di
abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) all'interno del Dlgs
152/2006.
Entrambi vietano l'abbandono il primo dei mozziconi, il secondo dei
rifiuti di piccolissime dimensioni "quali anche scontrini, fazzoletti di
carta e gomme da masticare" sul suolo, nelle acque e negli scarichi.
Le sanzioni per le violazioni di tali divieti sono stabilite dal nuovo comma
1bis dell'articolo 255, parimenti introdotto dalla norma: sanzione
amministrativa pecuniaria da 30 a 150 euro per i rifiuti di piccolissime
dimensioni che può aumentare fino al doppio per i mozziconi.
Sempre con riferimento ai mozziconi di sigaretta, la norma obbliga:
1) i Comuni a installare in strade, parchi e "luoghi ad alta aggregazione
sociale" appositi raccoglitori per mozziconi e gomme;
2) i produttori ad attuare campagne di informazione.
Attraverso l'integrazione dell'articolo 263 (Proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie) del Dlgs 152/2006, infine, la norma stabilisce
che alle attività di Comuni e produttori dovrà essere destinato il 50% delle
somme derivanti dalle nuove sanzioni (che confluiranno in un Fondo
appositamente istituito dal MinAmbiente). L'altra metà degli incassi spetta
solo ai Comuni dove sono state accertate le relative violazioni, e deve
essere destinata alla installazione dei raccoglitori dei prodotti da fumo, ad
apposite campagne di informazione (anche per i rifiuti di piccolissime
dimensioni) e alla pulizia del sistema fognario urbano.
Raee da pannelli
fotovoltaici
41
Modifiche al Dlgs 49/2014 sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Raee).
La novità riguarda i Raee da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato,
per uso domestico o professionale, e stabilisce che, a partire dal 2
febbraio 2016, i Consorzi di gestione devono adottare, per ogni nuovo
modulo immesso sul mercato, un sistema di garanzia finanziaria e un
sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle
richieste nel disciplinare adottato dal Gestore dei servizi energetici
(Gse) a dicembre 2012 (Regole applicative per il riconoscimento delle
tariffe incentivanti Dm 5 maggio 2011 e Dm 5 luglio 2012).
Misurazione
puntuale dei
rifiuti urbani
42
Slitta il termine ultimo (dal 1° luglio 2014 al 2 febbraio 2017, un anno
dalla data di entrata in vigore della legge) entro il quale il MinAmbiente,
ai sensi della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), deve stabilire i
criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, o di sistemi
di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione
del costo del servizio, finalizzati ad attuare "un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso".
Il tutto di concerto con il MinFinanze e sentita la Conferenza StatoCittà
ed autonomie locali.
Raee e pile e
accumulatori
43, c. 1
La norma prevede la modifica dell'articolo 227 (Rifiuti elettrici ed
elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti
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6/2/2016
"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
amianto) del Dlgs 152/2006, al fine di inquadrare i rifiuti di pile e
accumulatori nell'ambito delle particolari categorie di rifiuti elencate in
tale articolo (che fa salve le discipline "speciali" e quindi, nel caso
specifico, il Dlgs 188/2008).
Vengono poi ridisegnate le modalità di riassegnazione nel bilancio del
MinAmbiente degli importi introitati a titolo di tariffe, ai sensi del
Dlgs 188/2008 (pile e accumulatori).
Raee
43, c. 2 Vengono ridisegnate le modalità di riassegnazione nel bilancio del
4
MinAmbiente degli importi introitati a titolo di tariffe, ai sensi del
Dlgs 49/2014 sulla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Raee).
Lo stesso Dlgs viene poi modificato puntualmente in più articoli, al
fine di renderlo conforme con la normativa Ue. Le novità si possono
così riassumere:
1) si precisa che, ai fini del rispetto dei requisiti richiesti per i sistemi
individuali e collettivi, è sufficiente sia il possesso delle sole
certificazioni Iso (9001 e 14001), sia il possesso della sola registrazione
Emas (non è richiesta la presenza di entrambe);
2) si introduce un regime transitorio in base al quale, nelle more del
DmAmbiente previsto dall'articolo 18 del Dlgs 49/2014 (sui criteri e le
modalità di trattamento "ulteriori" dei Raee), continuano ad applicarsi
gli accordi con le associazioni dei recuperatori (naturalmente per i
soggetti che hanno aderito);
3) si chiarisce che oltre che dalle imprese in possesso di autorizzazione
unica per l'impianto di gestione dei rifiuti (articolo 208, Dlgs
152/2006), i Raee possono essere trattati anche da imprese autorizzate
con autorizzazione integrata ambientale (Aia), ai sensi dell'articolo 213
dello stesso Dlgs;
4) si stabilisce che il Centro di coordinamento deve trasmettere
annualmente all'Ispra i dati relativi alla raccolta e al trattamento dei
rifiuti;
5) si precisa che le sanzioni pecuniarie applicabili ai distributori per il
mancato ritiro gratuito riguardano i "Raee" (e non gli "Aee");
5) sempre in ambito sanzionatorio, ma con riferimento agli impianti di
trattamento, si stabilisce che la diffida della P.a. a provvedere entro 30
giorni (pena la revoca dell'autorizzazione), oltre che nel (già previsto)
caso di mancata iscrizione al registro del CdC Raee, diventa
obbligatoria anche qualora il Centro di coordinamento accerti il venir
meno dei requisiti per l'iscrizione;
6) si precisa che le aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei Raee
vengono realizzate "fatti salvi i" non più "nel rispetto dei" requisiti
previsti dal Dlgs 36/2003 (Attuazione della direttiva 1999/31/Ce
relativa alle discariche di rifiuti).
Ordinanze
sindacali
44
Misure per
45
Attraverso la modifica dell'articolo 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e
poteri sostitutivi) del Dlgs 152/2006, la norma:
1) precisa che le ordinanze emesse dalla P.a., pur potendo consentire il
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione rifiuti "in deroga alle
disposizioni vigenti", devono in ogni caso rispettare le condizioni stabilite
dalle direttive Ue;
2) stabilisce un termine perentorio di 60 giorni (al posto della precedente
previsione che consentiva la fissazione di un "congruo termine") entro il
quale le Regioni, diffidate dal MinAmbiente nei casi di eccezionale ed
urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, devono
attivarsi ed adottare le iniziative necessarie a garantire la corretta gestione
dei rifiuti .
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6/2/2016
"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
incrementare la
raccolta
differenziata e
minimizzazione
rifiuti non
riciclati
La norma stabilisce che le Regioni possono promuovere misure
economiche di incentivo "automatiche e progressive", applicabili tramite
modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana, per i Comuni che:
1) attuano misure applicative del Programma nazionale di prevenzione e
dei rispettivi programmi regionali, ovvero
2) riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle
raccolte differenziate da avviare a smaltimento.
Il 2° comma della norma stabilisce che le Regioni, entro il 2 agosto 2016
(sei mesi dall'entrata in vigore della legge), devono adottare propri
programmi di prevenzione della produzione dei rifiuti o verificare la
coerenza dei programmi già approvati sulla base delle misure previste dal
Programma nazionale di prevenzione.
Il comma 3, infine, stabilisce che le Regioni "anche in collaborazione con
gli Enti locali", le associazioni ambientali e quelle di volontariato, i
comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale possono
promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione della
produzione dei rifiuti, al riutilizzo e al massimo riciclo. Per gli stessi scopi,
inoltre, la Regione può affidare studi o ricerche di supporto ad università
od istituti scientifici, mediante convenzioni.
Discarica e rifiuti
con Pci > 13mila
kJ/kg
46
Viene definitivamente abrogato il divieto previsto dal Dlgs 36/2003
(Discariche di rifiuti) di conferire in discarica rifiuti con Pci (potere
calorifico inferiore) maggiore di 13mila kJ/kg, originariamente
previsto a partire dal 1° gennaio 2007 ma mai entrato in vigore, a
seguito delle ripetute proroghe del termine succedutesi nel corso degli
anni (da ultimo, fino al 31 dicembre 2015, ad opera del Dl 192/2014,
cd. "Milleproroghe").
Obiettivi di
riduzione dei
rifiuti
biodegradabili in
discarica
47
Pur sostituendo integralmente l'articolo 5 (Obiettivi di riduzione del
conferimento di rifiuti in discarica) del Dlgs 36/2003, la norma
introduce due sole novità "sostanziali" nella disciplina che viene per il
resto confermata (in primis con riferimento agli obiettivi di riduzione
dei rifiuti biodegradabili in discarica, cd. "Rub", che vengono
confermati):
1) si stabilisce espressamente che il programma per la riduzione dei
rifiuti biodegrabili da collocare in discarica, che le Regioni devono
approvare ad integrazione del Piano regionale, deve prevedere "in via
prioritaria" la prevenzione dei rifiuti (e solo in subordine, il
trattamento);
2) si precisa che le "effettive presenze all'interno del territorio",
necessarie per parametrare gli obblighi di riduzione nelle Regioni
soggette a fluttuazioni stagionali degli abitanti superiori al 10%, sono
quelle "al momento del maggiore afflusso".
Rifiuti ammessi in
discarica senza
trattamento
48
Attraverso l'integrazione del decreto "discariche" (Dlgs 36/2003) e, in
particolare, dell'articolo 7, comma 1, lettera b) lettera che stabilisce una
deroga al principio generale secondo il quale "i rifiuti possono essere
collocati in discarica solo dopo trattamento", per i rifiuti il cui trattamento
non contribuisce al raggiungimento delle finalità previste dal decreto e
non risulta indispensabile per il rispetto dei limiti fissati dallo stesso la
norma affida all'Ispra il compito di individuare, entro il 2 maggio 2016 (90
giorni dalla propria entrata in vigore), i criteri tecnici da applicare per
stabilire quando il trattamento non è necessario.
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6/2/2016
"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
Miscelazione
rifiuti
49
Attraverso l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 187 (Divieto di
miscelazione di rifiuti pericolosi) del Dlgs 152/2006, si stabilisce che le
miscelazioni non vietate ai sensi dell'articolo in questione non sono
sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da soggetti
autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, "non possono essere
sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a
quelle previste per legge".
Manutenzione
idrica e registri di
carico
60, c. 3
Attraverso l'aggiunta di un nuovo comma 3bis all'articolo 190
(Registri di carico e scarico) del Dlgs 152/2006, la norma consente ai
soggetti che effettuano attività di manutenzione delle reti relative al
servizio idrico integrato (e degli impianti a queste connessi) di poter
tenere i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti presso le
sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro
equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza.
Centri di raccolta
e scambio di beni
usati
66
Attraverso l'introduzione di un nuovo comma 1bis all'articolo 180bis
(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti) del
Dlgs 152/2006, la norma consente ai Comuni di individuare presso i
centri di raccolta:
1) appositi spazi per l'esposizione temporanea di beni usati e
funzionanti direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra
privati;
2) apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti
destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni
riutilizzabili;
3) spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con
l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo,
"nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli
operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle
aziende di igiene urbana".
Rifiuti di
parrucchieri,
istituti di bellezza
e tatuatori
69
Attraverso la modifica del Dl 201/2011 (cd. "Salva Italia"), la norma
modifica il regime semplificato per la gestione dei rifiuti pericolosi da
parte di estetisti e tatuatori, allargandone il campo di applicazione.
In particolare:
1) si specifica con più chiarezza che le semplificazioni si applicano a tutti i
soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici Ateco 96.02.01
(Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (Servizi degli
istituti di bellezza) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing);
2) il campo di applicazione delle semplificazioni si allarga a
ricomprendere anche le imprese agricole di cui all'articolo 2135 C.c.;
3) le semplificazioni si applicano a tutti i rifiuti pericolosi (non più solo i
pericolosi a rischio infettivo, Cer 18.01.03);
4) il trasporto in conto proprio (limite quotidiano dei 30 kg confermato)
può avere come destinazione qualsiasi impianto autorizzato allo
smaltimento (scompare il riferimento alla termodistruzione) ma non più i
punti di raccolta;
5) la conservazione dei formulari può avvenire anche tramite le
associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta
emanazione delle stesse (con copia dei dati trasmessi in sede);
6) l'adesione alle modalità semplificate assolve ex lege agli obblighi in
materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
RUMORE
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6/2/2016
"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
Materia
Articolo
Proroga
esercizio delega
inquinamento
acustico
76
Argomento testo legge 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 febbraio 2016
La delega al Governo in materia di armonizzazione delle norme in
materia di inquinamento acustico ex articolo 19, comma 1, legge 30
ottobre 2014, n. 161 viene prorogata e slitta al 25 novembre 2016.
TERRITORIO
Materia
Articolo
Argomento testo legge 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 febbraio 2016
Strategia
nazionale per
lo sviluppo
sostenibile
3
Spinta per l'aggiornamento (che sarà triennale) della Strategia nazionale
per lo sviluppo sostenibile, come previsto dall'articolo 34, comma 3, Dlgs
152/2006. Si precisa che l'aggiornamento nazionale della Strategia di
sviluppo sostenibile è integrato con un apposito capitolo che considera gli
aspetti inerenti alla "crescita blu" del contesto marino.
Aree protette e
cinghiali
7
Viene vietata l'immissione e il foraggiamento di cinghiali su tutto il
territorio nazionale, ad eccezione delle Aziende faunistico venatorie e delle
Aziende agrituristico venatorie adeguatamente recintate. La violazione
viene sanzionata con l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 516 a
euro 2.065.
Fatti salvi tali divieti, al fine di tutelare le aree protette le Regioni vengono
obbligate ad adeguare, entro sei mesi, i piani faunistici venatori ex articolo
10, legge 157/1992, individuando le aree dove è vietato immettere
cinghiali in relazione alla presenza di aree protette o contigue ad aree
protette o a zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole.
Attraverso puntuali modifiche alla legge 157/1992 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), si
segnalano novità per:
1) esclusione dal campo di applicazione delle specie alloctone;
2) autorizzazioni degli appostamenti fissi;
3) esercizio delle deroghe regionali alla normativa Ue;
Catasto
22
Modifiche alla legge generale sui libri fondiari, allegato al Rd 28 marzo
1929, n. 499.
Rimozione
immobili
abusivi in aree
a rischio
idrogeologico
52, c. 1 La norma modifica il Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006) inserendo un
apposito articolo (il 72bis) che stanzia dei fondi per finanziare la
demolizione e rimozione da parte dei Comuni degli immobili realizzati in
aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato o esposti a rischio
idrogeologico, in assenza o totale difformità del permesso di costruire.
I Comuni che intendano godere dei finanziamenti devono presentare al
Ministero dell'ambiente apposita domanda, allegando il progetto delle
attività di demolizione e rimozione e i relativi costi. I Comuni destinatari
dei finanziamenti sono tenuti ad agire nei confronti dei titolari degli
immobili demoliti o rimossi per avere indietro le spese sostenute per
l'intervento. Successivamente il Comune versa tali somme al Ministero che
provvederà a un nuovo assegnamento ad altri beneficiari.
Manufatti
leggeri e
prefabbricati
in strutture
52, c. 2 Rientra nella previsione di esenzione (cioè non sono interventi di nuova
costruzione ex articolo 3, comma 1, lettera e5, Dpr 380/2001) i manufatti
leggeri, anche prefabbricati, e di roulotte, camper, case mobili,
imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi,
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"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
ricettive
Materiali
litoidi
magazzini e simili, diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno
dei turisti, a patto che siano previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico.
53
I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto
dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di
canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.
Interventi in
materia
edilizia
54, c. 1 La norma introduce diverse modifiche al Dpr 380/2001 (Tu edilizia) a
tutela del rischio idrogeologico.
Con una modifica all'articolo 1 del Dpr 380/2001 sul campo di
applicazione della disciplina si fanno salve le norme speciali in materia di
tutela dell'assetto idrogeologico.
Si modifica poi il comma 1bis dell'articolo 5, Dpr 380/2001 sui compiti
dello Sportello unico edilizia prevedendo che tra gli atti di assenso delle
autorità ambientali che lo Sportello deve acquisire nell'ambito della sua
attività di "risposta" al cittadino per le sue pratiche edilizie, rientra anche
quello di acquisire pareri dalle Autorità di tutela dell'assetto idrogeologico.
Sostituito anche il comma 2 dell'articolo 5, Dpr 380/2001 sui compiti dello
Sportello unico edilizia: il testo viene riprodotto identicamente al
precedente ma tra i permessi e le certificazioni rilasciate dallo sportello
spuntano quelle in materia idrogeologica.
L'articolo 6 del Dpr 380/2001 sulle attività di edilizia libera è modificato
stabilendo per le quali non è necessario un titolo edilizio devono comunque
tenere conto di eventuali prescrizioni a tutela del rischio idrogeologico.
Il contributo di costruzione ex articolo 17, comma 3 lettera e) non è dovuto
per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artisticostorica e ambientale, nonché di tutela dell'assetto idrogeologico.
Modifiche anche alla disciplina del silenzioassenso in materia di permesso
di costruire (articolo 20, comma 8, Dpr 380/2001). Il silenzioassenso non
scatta solo in caso di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, ma anche
in caso di vincoli idrogegologici.
In questi casi si applica la procedura di cui al nuovo comma 9 dell'articolo
20, Dpr 380/2001) che disciplina le modalità di rilascio del permesso di
costruire nel caso vi siano vincoli ambientali, paesaggisticoculturali o
idrogeologici.
Modifiche anche alla disciplina della denuncia di inizio attività, Dia.
Sebbene la Dia si un semplice atto di parte, nel caso di immobili sottoposti
a vincoli ambientali o a norme di tutela dell'assetto idrogegologico,
occorre acquisire le relative autorizzazioni di settore.
Attraverso la modifica all'articolo 23 sulla disciplina della Dia, si precisa
che oltre ai pareri ambientali, anche quelli in materia di tutela dell'assetto
idrogeologico non possono essere sostituiti da autocertificazioni.
Intervento anche sull'articolo 31, Dpr 380/2001, in particolare sul comma 5
che prevede la demolizione dell'opera abusiva che avviene in ogni caso se
contrasta con interessi non solo ambientali ma anche di rispetto dell'assetto
idrogeologico.
Tutte le variazioni essenziali al progetto che riguardino opere sottoposte a
vincoli, compreso di tutela dell'assetto idrogeologico si considera eseguite
in difformità dal titolo edilizio rilasciato (articolo 32, comma 3, Dpr
380/2001).
Ai nuovi impianti di energia rinnovabile si applicano le norme sull'esonero
dal contributo di costruzione, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche, di
tutela storica e ambientale e, dopo la modifica dell'articolo 123, comma 1
da parte della presente legge, anche nel rispetto dell'assetto idrogeologico.
Silenzio
assenso e
rischio
54, c. 2 Estensione del divieto di applicazione del silenzio assenso per gli atti a
istanza di parte di cui all'articolo 20, legge 241/1990. Le disposizioni sul
silenzio assenso non si applicano anche a tutti gli atti riguardanti la tutela
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"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
idrogeologico
dal rischio idrogeologico.
Mitigazione
del rischio
idrogeologico
55
Presso il MinAmbiente è istituito il Fondo per la progettazione degli
interventi di mitigazione del rischio idrogegologico. Un futuro Dpcm
disciplinerà il funzionamento del Fondo.
Interventi nei
Siti di
importanza
comunitaria
57
Semplificazioni in materia di siti di importanza comunitaria (Sic) ex Dpr
357/1997. Ferma restando la possibilità per le Regioni di riservarsi la
competenza esclusiva in materia, sono riservate ai Comuni sopra i 20.000
abitanti nel cui territorio ricade il Sito le valutazioni di incidenza dei
seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi
volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20% delle volumetrie o delle
superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di
pertinenze e volumi tecnici.
L'Autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli
interventi provvede entro il termine di 60 giorni.
Sistemi di
remunerazione
ecosistemici e
ambientali
70
Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi
ecosistemici e ambientali (Psea). Il sistema di pagamento dei servizi
ecosistemici e ambientali deve mantenere ferma la salvaguardia nel tempo
della funzione collettiva del bene.
Sono precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.
Oil free zone
71
Istituzione e promozione delle "oil free zone", aree costituite dai Comuni
interessati nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e
dei suoi derivati con le fonti rinnovabili. La promozione delle oil free zone
può avvenire anche mediante convenzioni tra Comuni di riferimento ove
costituite ex articoli 30 e 32 del Tuel (Dlgs 267/2000).
Espropri
74
Modifiche al Tu espropri (Dpr 327/2001). I beni gravati da uso civico non
possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene
pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte sale le ipotesi in cui
l'opera pubblica o di pubblica utilità non sia compatibile con l'esercizio
dell'uso civico.
Convenzione
CITES
75
Rivalutazione con cadenza triennale della misura dei diritti speciali di
prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ex articolo
8quinquies della legge 150/1992.
TRASPORTI
Materia
Articolo
Incentivi
alla
mobilità
sostenibile
5
Argomento testo legge 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 febbraio 2016
Stanziati 35 milioni di euro per la realizzazione del programma sperimentale di
mobilità sostenibile casascuola e casalavoro. Il programma incentiverà iniziative
degli Enti locali sulla mobilità sostenibile, tra cui carpooling e bikepooling e
bikesharing, carsharing e Piedibus, realizzazione di piste ciclabili e attività di
educazione e sicurezza stradale. Il programma sarà definito da un successivo Dm che
fisserà modalità e criteri per presentare i progetti. Entro 60 giorni dalla
presentazione dei progetti il MinAmbiente ripartirà le risorse e individuerà i
beneficiari.
Viene predisposta nel sito Internet del MinAmbiente una sezione denominata
Mobilità sostenibile dove sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati.
Viene incentivata la mobilità sostenibile tra i centri abitati lungo l'asse ferroviario
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"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
della BolognaVerona.
Misure per favorire l'istituzione nelle scuole del mobility manager che avrà il
compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casascuolacasa del personale
scolastico e degli alunni.
VIA/VAS
Argomento testo legge 28 dicembre 2015, n. 221
In vigore dal 2 febbraio 2016
Materia
Articolo
Semplificazioni
8
Attraverso una modifica al Dlgs 152/2006 (articoli 104 e 109), la
disposizione prevede che nel caso delle procedure di autorizzazione allo
scarico in mare di acque derivanti da ricerca idrocarburi e di
movimentazione dei fondali marini per la posa di cavi e condotte, se
occorre la valutazione di impatto ambientale (Via) le autorizzazioni in
questione sono rilasciate dalla stessa Autorità competente al rilascio
della Via, provvedimento che quindi assorbe tutti gli altri atti autorizzativi.
Spariscono dall'allegato II, Parte seconda, Dlgs 152/2006 tra i progetti
sottoposti a Via statale, "gli elettrodotti in cavo interrato in corrente
alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale", inclusi nel punto 4bis.
Peraltro tali progetti erano già inclusi nel precedente punto 4, pur senza la
specifica che gli elettrodotti dovessero appartenere alla rete elettrica
nazionale.
Valutazione di
impatto
sanitario
9
Modifiche all'articolo 26, Dlgs 152/2006 sui progetti sottoposti a Via
statale. La disposizione prevede che nel caso di raffinerie di petrolio e
impianti di gassificazione nonché centrali termiche sopra i 300 MW (punto
1 e punto 2, allegato II, Parte seconda Dlgs 152/2006), il proponente
preveda la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (Vis)
redatta in conformità alle Linee guida predisposte dall'Istituto superiore di
sanità. La valutazione si svolge nell'ambito del procedimento di Via.
Per le attività di controllo e monitoraggio l'Autorità competente si avvale
dell'Istituto superiore di sanità. Le disposizioni in parola si applicano ai
procedimenti di Via iniziati dopo il 2 febbraio 2016.
In particolare la disposizione riguarda:
raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto
lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di
liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti
bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;
centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di
almeno 300 MW.
LE NORME SALTATE
Nella successiva tabella si riepilogano le norme originariamente inserite nel testo del disegno di legge e che
non hanno superato il vaglio del Parlamento venendo soppresse in sede di discussione.
Materia
Articolo
originale
Argomento
Testo approvato dalla Camera il 13 novembre 2014
Ma non confermato nei successivi passaggi parlamentari
La norma è stata soppressa
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"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
IMBALLAGGI
Modifiche alla
gestione degli
imballaggi nel
Codice
ambientale
21
Numerose modifiche alle norme del Dlgs 152/2006 (Codice ambientale)
relative alla gestione degli imballaggi. Si segnala che per effetto
dell'articolo 20 della presente legge tutti i richiami all'Osservatorio
nazionale sui rifiuti vanno riferiti alla competente direzione del Ministero
dell'ambiente.
intervento sull'articolo 220 per spingere produttori e utilizzatori a
conseguire gli obiettivi di riciclaggio e recupero dell'allegato E al decreto,
in particolare per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata;
sono a carico di produttori e utilizzatori non solo i costi del ritiro degli
imballaggi usati ma anche quelli della raccolta differenziata (articolo 221,
comma 10);
se l'Osservatorio sui rifiuti accerta che una pubblica Amministrazione
non ha attivato sistemi efficaci di raccolta differenziata può chiedere al
Conai si sostituirsi al gestore, anche attraverso soggetti terzi, per un
periodo non superiore a 2 anni. Ora, ed è questa la novità, il Conai
aderisce alla richiesta entro i successivi 3 mesi, non potendo più rifiutare
l'offerta (articolo 222, comma 2);
il Conai e i consorzi di filiera del "sistema Conai" sono incaricati di
pubblico servizio (articolo 223, comma 2, articolo 224, comma 1);
contemporaneamente però la norma (articolo 223, comma 2bis),
ribadisce che l'attività dei
consorzi è sussidiaria e non può in alcun modo limitare le attività di
soggetti che operano secondo le regole del mercato nel rispetto delle
norme in materia di gestione dei rifiuti, e deve garantire il riciclaggio e il
recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti
dalla raccolta differenziata, indipendentemente dalle contingenti
condizioni di mercato;
adeguamento entro il 30 giugno 2015 dello statuto Conai ai principi
contenuti nel Codice ambientale e in particolare a quelli di trasparenza,
efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle
attività di settore.
Comunicazione
sugli
imballaggi
immessi sul
mercato
26
Modifiche all'articolo 220, Dlgs 152/2006. Tutti i soggetti operanti nel
settore degli imballaggi devono comunicare al Conai i dati sulle quantità
degli imballaggi immessi sul mercato, di quelli riutilizzati e di quelli
riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Per i detentori di
questi ultimi dati l'obbligo è assolto con la compilazione del Mud. I dati
sono relativi a ciascun materiale.
Piano generale
di gestione
imballaggi
27
Riorganizzazione dell'articolo 221, Dlgs 152/2006. I produttori di
imballaggi che non hanno aderito a Conai, trasmettono a Conai entro il 30
settembre di ogni anno un Programma specifico di prevenzione
pluriennale all'interno del quale trova posto un piano specifico di
prevenzione e gestione.
Riorganizzati analoghi obblighi relativi al piano di prevenzione e gestione
a carico dei Consorzi di filiera ex articolo 223, nonché l'obbligo di Conai
di trasmettere al MinAmbiente un piano generale e pluriennale di
prevenzione e gestione imballaggi, entro il 30 novembre di ogni anno.
Bilancio di
esercizio di
Conai
28
Conai deve redigere il bilancio di esercizio osservando le norme previste
per le società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni
dalla chiusura dell'esercizio. Entro 30 giorni dall'approvazione una copia
del bilancio con la relazione sulla gestione va depositata al Registro delle
imprese.
Partecipazione
a Conai
tramite
associazioni di
32
I produttori e gli utilizzatori possono partecipare a Conai tramite le
proprie confederazioni o le proprie associazioni di categoria e sono
singolarmente responsabili in solido con tali enti e associazioni per
l'adempimento degli obblighi in materia.
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6/2/2016
"Disposizioni in materia ambientale Green Economy" (ex "Collegato ambientale"), le novità in vigore dal 2 febbraio 2016 > ReteAmbiente
categoria
RIFIUTI
Registri carico
e scarico
"piccoli"
produttori
21, c. 2
La norma modifica l'articolo 190, comma 3, Dlgs 152/2006 (versione
post Dlgs 205/2010), previsione che consente ai "piccoli" produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi (massimo 10 tonnellate) di soddisfare
l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, anche tramite le
associazioni imprenditoriali (e loro società di servizi). La novità prevista
dal Ddl in realtà non brilla per chiarezza, visto che da un lato mantiene
fermo il limite complessivo di 10 tonnellate (di "rifiuti non pericolosi"), e
dall'altro introduce un limite ulteriore per i "rifiuti pericolosi" ("di cui
non più di quattro tonnellate di rifiuti pericolosi").
Proroga
registri,
formulari e
Mud (e regime
sanzionatorio
Sistri)
28, c. 5
Attraverso la modifica dell'articolo 11 del Dl 101/2013, la norma proroga
di un anno (dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015) il termine:
1) di applicazione degli adempimenti e degli obblighi "cartacei" (registri,
formulari e Mud) previsti dal Dlgs 152/2006, nel testo antecedente le
modifiche del Dlgs 205/2010, e il relativo regime sanzionatorio;
2) di non applicazione del regime sanzionatorio Sistri (in relazione al
quale viene comunque confermata l'avvenuta operatività).
Oli e grassi
animali e
vegetali esausti
35
Attraverso la modifica dell'articolo 233 (Consorzio nazionale di raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) del Dlgs
152/2006, si introducono le seguenti novità:
1) il consorzio è istituito ex lege (non più dagli operatori della filiera);
2) diventa facoltativa la partecipazione al consorzio delle imprese di
riciclo, recupero, raccolta, trasporto e stoccaggio, nonché delle imprese
che abbiano versato contributi ambientali ai sensi della lettera d) del
comma 10 (produttori e importatori di oli e grassi vegetali e animali per
uso alimentare destinati al mercato interno);
3) le stesse imprese, se non partecipano al consorzio, possono organizzare
autonomamente la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su
tutto il territorio nazionale;
4) il conferimento degli oli esausti da parte dei detentori può essere
assolto non solo facendo ricorso al Consorzio, ma anche rivolgendosi ad
altri soggetti autorizzati a gestire tali rifiuti.
56
La norma dà al Governo la delega per armonizzare la normativa nazionale
in materia di inquinamento acustico con le direttive 2002/49/Ce sul
rumore ambientale e 2000/14/Ce sulle emissioni acustiche delle macchine
destinate a funzionare all'aperto. La disposizione è stata eliminata perché
già contenuta nella legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013
bis).
RUMORE
Delega al
Governo in
materia di
inquinamento
acustico
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