1604422296592 Bozza.pdf

Anteprima testo
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare
i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio
nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone,
al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore
dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di
sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte
all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui
all'articolo 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla
competente autorità sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e
fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di
presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli
un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un
test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
8. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti
in uno o più Paesi di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in
Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si
applicano:
a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate
esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di
isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a
36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale
o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai
commi da 1 a 5;
c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e territori
indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di
lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato
in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;